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Art. 2 RLStaC Regolamento della legge sulla statistica cantonale (RLStaC)

RLStaC
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Art. 2 RLStaC

1 Le rilevazioni periodiche, dirette o indirette, eseguite in applicazione della legge sono messe a repertorio con menzione delle basi giuridiche, dell’oggetto, dello scopo, delle popolazioni di riferimento, dell’organismo responsabile e, se del caso, degli altri organismi che vi partecipano, nonché dell’obbligo o meno di informare.

2 Il repertorio, realizzato e gestito dall’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (in seguito: Ufficio di statistica) con la collaborazione degli altri organismi della statistica cantonale, può essere consultato presso il menzionato ufficio.

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