451.110
KStatGRegVKStatGRLStaC
CH-TI
Art. 1 RLStaC Regolamento della legge sulla statistica cantonale (RLStaC)
RLStaC
Art. 1 RLStaC
Nel caso di rilevazioni dirette, le persone interrogate sono informate dell’oggetto della rilevazione, dello scopo, delle popolazioni di riferimento, dell’organismo responsabile e dell’obbligo o meno di informare, nonché delle conseguenze penali derivanti da una violazione di tale obbligo.