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Art. 1 RLStaC Regolamento della legge sulla statistica cantonale (RLStaC)

RLStaC
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Art. 1 RLStaC

Nel caso di rilevazioni dirette, le persone interrogate sono informate dell’oggetto della rilevazione, dello scopo, delle popolazioni di riferimento, dell’organismo responsabile e dell’obbligo o meno di informare, nonché delle conseguenze penali derivanti da una violazione di tale obbligo.

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