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Art. 7 LStaC Legge sulla statistica cantonale (LStaC)

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Art. 7 LStaC

1 Le unità amministrative del Cantone e gli organismi cantonali di diritto pubblico sottostanno all’obbligo di informazione.

2 Nell’ordinare una rilevazione, il Consiglio di Stato può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti, nonché i Comuni, all’obbligo di informazione, se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono.

3 Le persone sottoposte all’obbligo di informazione devono fornire le informazioni in modo completo, secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.

4 Chiunque rilascia volontariamente informazioni per una rilevazione statistica, deve fornirle secondo verità. Il Consiglio di Stato può prevedere un indennizzo per informazioni rilasciate volontariamente che comportano da parte degli interessati un dispendio eccezionale.

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