Art. 5 LStaC Legge sulla statistica cantonale (LStaC)
Art. 5 LStaC
1 Per fornire le info rmazioni statistiche di cui all’art. 3 cpv. 1, la statistica cantonale
a) si avvale in prima misura dei dati disponibili presso le unità amministrative del Cantone o gli altri organismi sottoposti a questa legge (utilizzazione di dati amministrativi);
b) procede alla regionalizzazione di statistiche federali, se le fonti di cui alla lettera a) si rivelano insufficienti o non ragionevolmente sfruttabili;
c) realizza rilevazioni dirette, se le fonti di cui alle lettere a) e b) si rivelano insufficienti o non ragionevolmente sfruttabili; tale modalità di raccolta dei dati deve essere limitata allo stretto necessario.
2 Per ogni rilevazione diretta, effettuata in applicazione di questa legge, l’autorità competente precisa, tramite regolamento, l’oggetto della rilevazione, lo scopo, le persone interrogate, l’organismo responsabile, l’obbligo di info rmare e il costo della rilevazione.