Art. 4 LStaC Legge sulla statistica cantonale (LStaC)
Art. 4 LStaC
1 L’informazione statistica è un bene a destinazione pubblica.
2 Le informazioni statistiche sono pubbliche, nei limiti del rispetto del segreto statistico e della Legge canton ale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, e sono accompagnate dai relativi metadati, ossia dalle indicazioni relative alle fonti, ai metodi di raccolta e di trattamento dei dati, alle definizioni e al campo di validità.
3 La statistica cantonale opera in base a principi scientifici universalmente riconosciuti, nel rispetto delle regole deontologiche e in completa indipendenza scientifica, allo scopo di garantire in particolare la qualità e l’imparzialità delle informazioni statistiche.
4 La statistica cantonale assicura la continuità e la paragonabilità nel tempo delle principali informazioni statistiche.