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Art. 4 LStaC Legge sulla statistica cantonale (LStaC)

LStaC
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Art. 4 LStaC

1 L’informazione statistica è un bene a destinazione pubblica.

2 Le informazioni statistiche sono pubbliche, nei limiti del rispetto del segreto statistico e della Legge canton ale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, e sono accompagnate dai relativi metadati, ossia dalle indicazioni relative alle fonti, ai metodi di raccolta e di trattamento dei dati, alle definizioni e al campo di validità.

3 La statistica cantonale opera in base a principi scientifici universalmente riconosciuti, nel rispetto delle regole deontologiche e in completa indipendenza scientifica, allo scopo di garantire in particolare la qualità e l’imparzialità delle informazioni statistiche.

4 La statistica cantonale assicura la continuità e la paragonabilità nel tempo delle principali informazioni statistiche.

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