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Art. 3 LStaC Legge sulla statistica cantonale (LStaC)

LStaC
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Art. 3 LStaC

1 La statistica cantonale fornisce alla collettività, ai suoi organi e alle sue componenti info rmazioni pertinenti, corrette e imparziali in particolare sulla popolazione, l’economia, la vita soci ale , l’ambiente e l’uso del territorio.

2 Essa raccoglie, tratta, archivia, analizza e diffonde dati statistici, rispettivamente informazioni statistiche, nel rispetto dei principi fondamentali enunciati agli articoli 4 e 5 di questa legge.

3 Nell’ambito della sua attività, la statistica cantonale collabora con la Confederazione , i Cantoni, i Comuni, i consorzi e gli altri organismi regionali, gli ambienti scientifici ed economici, i partner sociali e gli organismi statistici, e contribuisce allo sviluppo della statistica pubblica svizzera ed internazionale.

4 Le info rmazioni della statistica canton ale servono a

a) rispondere nella misura del possibile ai bisogni d’ info rmazione della collettività, dei suoi organi e delle sue componenti, in particolare le collettività pubbliche, gli ambienti scientifici e economici, i partner sociali, i diversi gruppi d’interesse, i media e il pubblico in gener ale ;

b) preparare, realizzare e valutare i compiti del Cantone;

c) contribuire alla conoscenza e all’analisi dei fenomeni e delle loro evoluzioni nei settori menzionati al cpv. 1;

d) realizzare progetti di ricerca d’interesse generale.

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