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Art. 2 LStaC Legge sulla statistica cantonale (LStaC)

LStaC
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Art. 2 LStaC

1 La legge si applica alle attività statistiche

a) ordinate dal Consiglio di Stato;

b) eseguite o fatte eseguire dalle unità amministrative del Cantone;

c) di corporazioni e istituti di diritto pubblico, persone fisiche e giuridiche di diritto privato alle quali l’autorità competente delega l’esecuzione di un mandato nell’ambito statistico.

2 Il Consiglio di Stato può dichiarare questa legge applicabile, integralmente o in parte, alle attività statistiche di altre corporazioni e di altri istituti di diritto pubblico, persone fisiche e giuridiche di diritto privato, se questi

a) sottostanno alla vigilanza dello Stato;

b) ricevono aiuti finanziari o indennizzi dello Stato;

c) esercitano un’attività in base ad una concessione o autorizzazione dello Stato.

3 Le attività statistiche realizzate dai Comuni e dai Consorzi sono in ogni caso rette dagli articoli 4, 5 e da 14 a 17 di questa legge.

4 Il Consiglio di Stato rispetta la libertà di ricerca nonché i compiti legali e l’autonomia degli organismi che sottopone a questa legge conformemente al cpv. 2.

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