Art. 2 LStaC Legge sulla statistica cantonale (LStaC)
Art. 2 LStaC
1 La legge si applica alle attività statistiche
a) ordinate dal Consiglio di Stato;
b) eseguite o fatte eseguire dalle unità amministrative del Cantone;
c) di corporazioni e istituti di diritto pubblico, persone fisiche e giuridiche di diritto privato alle quali l’autorità competente delega l’esecuzione di un mandato nell’ambito statistico.
2 Il Consiglio di Stato può dichiarare questa legge applicabile, integralmente o in parte, alle attività statistiche di altre corporazioni e di altri istituti di diritto pubblico, persone fisiche e giuridiche di diritto privato, se questi
a) sottostanno alla vigilanza dello Stato;
b) ricevono aiuti finanziari o indennizzi dello Stato;
c) esercitano un’attività in base ad una concessione o autorizzazione dello Stato.
3 Le attività statistiche realizzate dai Comuni e dai Consorzi sono in ogni caso rette dagli articoli 4, 5 e da 14 a 17 di questa legge.
4 Il Consiglio di Stato rispetta la libertà di ricerca nonché i compiti legali e l’autonomia degli organismi che sottopone a questa legge conformemente al cpv. 2.