Art. 5 Regolamento del Centro di dialettologia e di etnografia Regolamento del Centro di dialettologia e di etnografia
Art. 5 Regolamento del Centro di dialettologia e di etnografia
Il Centro di dialettologia e di etnografia
a) gestisce i sussidi erogati ai musei etnografici regionali in base agli articoli 5, 5a e 6 della legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990 ;
b) valuta le attività dei musei etnografici regionali in rapporto ai contratti di prestazione stipulati con il Cantone ed elabora direttive miranti al coordinamento ai sensi dell’articolo 8 della legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990 ;
c) fornisce consulenza scientifica per la gestione delle collezioni, l’allestimento di esposizioni, la valorizzazione e la mediazione;
d) fornisce supporto tecnico per la documentazione, la conservazione, il restauro e il trattamento di oggetti;
e) promuove la formazione specifica del personale nel campo della museologia, organizzando e sostenendo corsi e manifestazioni in collaborazione con enti, associazioni e istituti di formazione;
f) supporta e partecipa a progetti comuni della rete museale, realizzati attraverso l’Associazione dei musei etnografici ticinesi.