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Art. 5 Regolamento del Centro di dialettologia e di etnografia Regolamento del Centro di dialettologia e di etnografia

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Art. 5 Regolamento del Centro di dialettologia e di etnografia

Il Centro di dialettologia e di etnografia

a) gestisce i sussidi erogati ai musei etnografici regionali in base agli articoli 5, 5a e 6 della legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990 ;

b) valuta le attività dei musei etnografici regionali in rapporto ai contratti di prestazione stipulati con il Cantone ed elabora direttive miranti al coordinamento ai sensi dell’articolo 8 della legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990 ;

c) fornisce consulenza scientifica per la gestione delle collezioni, l’allestimento di esposizioni, la valorizzazione e la mediazione;

d) fornisce supporto tecnico per la documentazione, la conservazione, il restauro e il trattamento di oggetti;

e) promuove la formazione specifica del personale nel campo della museologia, organizzando e sostenendo corsi e manifestazioni in collaborazione con enti, associazioni e istituti di formazione;

f) supporta e partecipa a progetti comuni della rete museale, realizzati attraverso l’Associazione dei musei etnografici ticinesi.

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