Art. 4 Regolamento del Centro di dialettologia e di etnografia Regolamento del Centro di dialettologia e di etnografia
Art. 4 Regolamento del Centro di dialettologia e di etnografia
1 Il Centro di dialettologia e di etnografia provvede alla corretta conservazione e al restauro degli oggetti e dei materiali delle collezioni, alla loro catalogazione e alla pubblicazione dei relativi dati.
2 Il Centro integra la collezione appartenente al Cantone in base a una politica di acquisizione in accordo con i musei regionali, accettando donazioni e provvedendo all’acquisto di testimonianze materiali, entro i limiti delle risorse disponibili.
3 Il Centro organizza e partecipa a esposizioni, progetti e iniziative destinate a promuovere la conoscenza dei beni etnografici di proprietà dello Stato o in suo affidamento.
4 Le donazioni e gli acquisti, come pure il prestito di oggetti e la messa a disposizione di materiali audiovisivi a terzi, sono vincolati alla stipulazione di contratti specifici.