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CH-TI
Art. 7 Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona
Art. 7 Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona
Per quanto riguarda gli eventuali risarcimenti, le penalità, i ricorsi, valgono le disposizioni della legge 15 aprile 1946 [2] e del regolamento 7 gennaio 1947 [3] .
[2] Testi da noi rettificati secondo la legge 15 aprile 1946 e regolamento 7 gennaio 1947 - BU 19 46, 43 e BU 19 47, 13.
[3] Testi da noi rettificati secondo la legge 15 aprile 1946 e regolamento 7 gennaio 1947 - BU 19 46, 43 e BU 19 47, 13.