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Art. 5 Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona

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Art. 5 Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona

Nessuna piantagione d’alberi d’ alto fusto potrà essere fatta entro i limiti della zona senza il consenso del Consiglio di Stato, il quale avrà in ogni tempo la facoltà di ordin are che gli alberi dannosi all’integrità od all’ aspetto delle opere suddette siano moderati o tolti.

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