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CH-TI
Art. 4 Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona
Art. 4 Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona
È vietato così ai privati come al comune ed a qualsiasi altro ente di fissare sui castelli, sulle torri e sulle mura antenne per sostegno d ’ impianti elettrici ed ogni altra opera, di qualsiasi genere, anche s e di carattere provvisorio. Gl’ impianti ora esistenti dovranno essere rimossi entro il corrente anno.