Legislator Giurisprudenza & Legislazione
445.150 CH-TI

Art. 3 Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona

Apri la fonte ufficiale Atto completo (8 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 3 Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona

Ogni eventuale progetto di costruzione, di ricos truzione, d’ innalzamento, ecc., entro i limiti della zona, dovrà ess ere previamente sottoposto all’ esame del Consiglio di Stato, il quale deciderà, su proposta del dipartimento della pubblica educazione e udito il preavviso della commissione dei monumenti.

← Art. 2 Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona Art. 4 Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →