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CH-TI
Art. 3 Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona
Art. 3 Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona
Ogni eventuale progetto di costruzione, di ricos truzione, d’ innalzamento, ecc., entro i limiti della zona, dovrà ess ere previamente sottoposto all’ esame del Consiglio di Stato, il quale deciderà, su proposta del dipartimento della pubblica educazione e udito il preavviso della commissione dei monumenti.