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CH-TI
Art. 2 Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona
Art. 2 Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona
La larghezza della zona di protezione nei suoi singoli tratti sarà determinata dal Consiglio di Stato dietro proposta del dipartimento della pubblica educazione e udito il preavviso della commissione cantonale dei monumenti. Ne sarà data quindi comunicazione al municipio di Bellinzona ed agli interessati e ne sarà eseguito un rilievo grafico, una copia del quale do vrà essere conservata presso l’ ufficio tecnico della città di Bellinzona. [1]
[1] Il 19.XI.1927 il Consiglio di Stato decreta