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CH-TI
Art. 1 Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona
Art. 1 Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona
Il terreno contornante i castelli di Bellinzona e adiacente alle mura, alle torri, ecc. da qualunque lato, è dichiarato zona di protezione, nel senso che, entro i limiti della zona stessa, nessuno potrà eseguire costruzioni le quali, a giudizio delle autorità com petenti, possano danneggiare l’ aspetto, diminuire la luce od in qualsiasi altro modo offendere la dignità e la bellezza dei monumenti suddetti.