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Art. 7 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

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Art. 7 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 8) 1 La domanda scritta di contributo per interventi su beni culturali protetti d’interesse cantonale, ed eccezionalmente per interventi ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 della Legge, deve essere presentata all’UBC.

2 La domanda deve essere corredata del progetto d’intervento, della documentazione tecnica, del preventivo particolareggiato e del piano di finanziamento. Il richiedente dovrà fornire, su richiesta dell’UBC, ogni altro complemento o giustificativo necessario all’istruzione della pratica.

3 Il proprietario, in particolare il privato, deve sollecitare la partecipazione finanziaria del Comune o di altri enti locali. Nel caso in cui il Comune rifiuti senza valido motivo di partecipare alle spese, il Consiglio di Stato può stabilire d’ufficio la sua quota di partecipazione.

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