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Art. 6 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

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Art. 6 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 8) 1 Per costi di manutenzione si intendono i costi effettivi legati a lavori di controllo e di risanamento programmati con regolarità e costanza ed eseguiti da operatori specializzati, di regola sulla base di un contratto di manutenzione periodica stipulato del proprietario del bene.

2 Per costi di conservazione si intendono i costi effettivi dei lavori necessari alla protezione e al mantenimento in buono stato del bene tutelato o della sostanza monumentale riconosciutagli.

3 Per costi di restauro si intendono i costi effettivi dei lavori necessari al ripristino e alla valorizzazione del bene tutelato o della sostanza monumentale riconosciutagli.

4 Sono riconosciute, di regola, anche le spese per i lavori preliminari necessari alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi di manutenzione, conservazione e restauro (rilievi, studi e perizie, sondaggi, scavi, documentazione, progettazione).

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