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Art. 5 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

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Art. 5 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 6/7) 1 L’UBC, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri servizi cantonali, collabora con i Municipi e altri enti pubblici, segnatamente i patriziati, le parrocchie e le associazioni, per la conoscenza, il rispetto e la promozione dei beni culturali mobili e immobili.

2 L’UBC elabora direttive concernenti la corretta modalità di conservazione e protezione dei beni culturali; esso trasmette queste direttive ai proprietari dei beni protetti, ai Municipi e a chiunque ne faccia richiesta.

3 Nell’ambito della protezione dei beni culturali destinati al culto, l’UBC prende contatto, in particolare e per quanto necessario, con la Curia vescovile e i consigli parrocchiali.

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