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Art. 4 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

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Art. 4 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 4) 1 Per essere riconosciuta, un’istituzione culturale deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni

a) disporre di una sede stabile idonea e accessibile al pubblico;

b) disporre di un catalogo aggiornato del suo patrimonio mobile;

c) disporre di uno statuto o di un regolamento che garantisca gli scopi culturali dell’istituzione, il suo corretto funzionamento e un’adeguata conservazione del patrimonio.

2 L’istanza di riconoscimento deve essere presentata all’Ufficio dei beni culturali (UBC), corredata dei documenti comprovanti l’adempimento dei requisiti per il riconoscimento.

3 Il Consiglio di Stato decide definitivamente riguardo al riconoscimento su proposta dell’UBC, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali (CBC).

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