Art. 4 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali
Art. 4 Regolamento sulla protezione dei beni culturali
(art. 4) 1 Per essere riconosciuta, un’istituzione culturale deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni
a) disporre di una sede stabile idonea e accessibile al pubblico;
b) disporre di un catalogo aggiornato del suo patrimonio mobile;
c) disporre di uno statuto o di un regolamento che garantisca gli scopi culturali dell’istituzione, il suo corretto funzionamento e un’adeguata conservazione del patrimonio.
2 L’istanza di riconoscimento deve essere presentata all’Ufficio dei beni culturali (UBC), corredata dei documenti comprovanti l’adempimento dei requisiti per il riconoscimento.
3 Il Consiglio di Stato decide definitivamente riguardo al riconoscimento su proposta dell’UBC, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali (CBC).