Art. 37 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali
Art. 37 Regolamento sulla protezione dei beni culturali
(art. 45) 1 Rientrano nelle competenze della Commissione, oltre a quelle stabilite dalla legge
a) la consulenza al Consiglio di Stato sulla politica di protezione dei beni culturali
b) la consulenza e la collaborazione ai comuni in materia di tutela dei beni culturali
c) la designazione di uno o piú delegati per l’esame di temi specifici
d) la proposta di assegnazione, a persone di riconosciuta competenza, di mandati di studio o di allestimento di perizie su temi di particolare importanza o controversi.
2 Le deliberazioni della Commissione sono valide se è presente almeno la metà dei membri.
3 Le votazioni avvengono per alzata di mano; in caso di parità, decide il voto del presidente, o, in sua assenza, del vicepresidente.
4 La segreteria è attribuita all’UBC.