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Art. 37 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

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Art. 37 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 45) 1 Rientrano nelle competenze della Commissione, oltre a quelle stabilite dalla legge

a) la consulenza al Consiglio di Stato sulla politica di protezione dei beni culturali

b) la consulenza e la collaborazione ai comuni in materia di tutela dei beni culturali

c) la designazione di uno o piú delegati per l’esame di temi specifici

d) la proposta di assegnazione, a persone di riconosciuta competenza, di mandati di studio o di allestimento di perizie su temi di particolare importanza o controversi.

2 Le deliberazioni della Commissione sono valide se è presente almeno la metà dei membri.

3 Le votazioni avvengono per alzata di mano; in caso di parità, decide il voto del presidente, o, in sua assenza, del vicepresidente.

4 La segreteria è attribuita all’UBC.

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