Art. 36 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali
Art. 36 Regolamento sulla protezione dei beni culturali
1 L’AdS, il MA, la PZ, il CDE, la SL, l’UPCiDI collaborano con l’UBC, segnatamente
a) fornendo l’elenco aggiornato e la documentazione dei beni culturali di cui hanno la cura;
b) proponendo il riconoscimento di istituzioni culturali ai sensi dell’art. 4 della legge;
c) proponendo misure provvisionali ai sensi dell’art. 17 della legge;
d) autorizzando il prestito di beni culturali di loro competenza per esposizioni temporanee;
e) nel caso dell’UPCiDI, trasmettendo alle regioni di Protezione civile le direttive sull’applicazione della legge.
2 Gli altri servizi e organismi del Cantone sono tenuti a collaborare con l’UBC nella protezione dei beni culturali, segnalando tempestivamente ogni intervento suscettibile di modificarne la sostanza.
3 Per favorire il coordinamento tra gli organi e i servizi cantonali, è istituito un gruppo di lavoro; esso si compone di un delegato ciascuno del DT, DFE, DECS, DI, presieduto dal capo della Sezione dello sviluppo territoriale. [4]
[4] Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.