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Art. 30 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

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Art. 30 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 41) 1 La competenza ad adottare provvedimenti è del Dipartimento delle istituzioni, il quale si avvale della consulenza dell’UBC.

2 L’Ufficio della Protezione civile e della difesa integrata (UPCiDI), in collaborazione con l’UBC, promuove l’attività di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe; esso collabora con i proprietari dei beni culturali tutelati, con gli enti pubblici locali e in particolare con le Regioni (consorzi di comuni) di Protezione civile.

3 Al fine di facilitare la collaborazione tra i servizi e gli enti impegnati in questo settore, il Dipartimento competente nomina un apposito Gruppo di lavoro.

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