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Art. 29 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

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Art. 29 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 39) 1 L’importo dell’indennità dovuta per danni materiali provocati dallo scavo o per altri danni da indennizzare è stabilito d’intesa tra il proprietario e la SST sino a concorrenza di fr. 10'000.--. [3]

2 Oltre questo importo l’indennità è stabilita dal Consiglio di Stato, su proposta dell’UBC, sentito il preavviso della CBC.

3 Il proprietario del fondo che richiede un indennizzo deve presentare un conteggio dettagliato dei danni e i relativi documenti giustificativi.

[3] Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.

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