Art. 27 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali
Art. 27 Regolamento sulla protezione dei beni culturali
(art. 36 e 37) 1 La domanda scritta e motivata di concessione di scavo deve essere presentata all’UBC corredata dai seguenti documenti
a) comprovata motivazione scientifica
b) titoli di studio e attestati di capacità professionale del richiedente
c) piano di finanziamento dettagliato e garanzie di finanziamento
d) programma di scavo che contempli le modalità di ripristino dell’area interessata dallo scavo e della conservazione degli eventuali reperti immobili portati alla luce
e) l’accordo scritto dal proprietario del fondo; il richiedente deve parimenti informare il Municipio e i vicini coinvolti del programma di scavo.
2 La concessione di scavo è rilasciata dal Consiglio di Stato, il quale decide su proposta dell’UBC, sentito il preavviso della CBC, stabilendo le condizioni.
3 La sorveglianza viene esercitata dall’UBC e dalla CBC che hanno diritto d’accesso al cantiere.