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Art. 27 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

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Art. 27 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 36 e 37) 1 La domanda scritta e motivata di concessione di scavo deve essere presentata all’UBC corredata dai seguenti documenti

a) comprovata motivazione scientifica

b) titoli di studio e attestati di capacità professionale del richiedente

c) piano di finanziamento dettagliato e garanzie di finanziamento

d) programma di scavo che contempli le modalità di ripristino dell’area interessata dallo scavo e della conservazione degli eventuali reperti immobili portati alla luce

e) l’accordo scritto dal proprietario del fondo; il richiedente deve parimenti informare il Municipio e i vicini coinvolti del programma di scavo.

2 La concessione di scavo è rilasciata dal Consiglio di Stato, il quale decide su proposta dell’UBC, sentito il preavviso della CBC, stabilendo le condizioni.

3 La sorveglianza viene esercitata dall’UBC e dalla CBC che hanno diritto d’accesso al cantiere.

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