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Art. 24 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

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Art. 24 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 31) 1 Con la notifica dell’alienazione decorre il termine per l’esercizio del diritto di prelazione sul bene mobile protetto da parte del Comune e del Cantone. Il venditore deve comunicare immediatamente all’UBC il prezzo e la modalità della vendita e presentare i giustificativi.

2 Il Consiglio di Stato esercita il diritto di prelazione su proposta dell’UBC, sentito il preavviso della CBC.

3 Su richiesta dell’UBC il Comune deve determinarsi sull’eventuale esercizio del suo diritto di prelazione; in caso di rinuncia all’esercizio del diritto sia da parte del Cantone che del Comune, l’UBC informa gli enti pubblici e le istituzioni cantonali riconosciute interessate all’acquisto.

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