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Art. 23 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

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Art. 23 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 29) 1 Il proprietario di un bene protetto è tenuto a notificarne immediatamente e per iscritto all’UBC il cambiamento di ubicazione entro i confini cantonali.

2 Il proprietario di un bene protetto deve presentare all’UBC la domanda scritta di esportazione fuori dal Cantone.

3 L’UBC rilascia l’autorizzazione, sentito il preavviso della CBC.

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