445.110
CH-TI
Art. 23 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali
Art. 23 Regolamento sulla protezione dei beni culturali
(art. 29) 1 Il proprietario di un bene protetto è tenuto a notificarne immediatamente e per iscritto all’UBC il cambiamento di ubicazione entro i confini cantonali.
2 Il proprietario di un bene protetto deve presentare all’UBC la domanda scritta di esportazione fuori dal Cantone.
3 L’UBC rilascia l’autorizzazione, sentito il preavviso della CBC.