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Art. 22 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

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Art. 22 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 27) 1 L’ente pubblico alienante deve presentare per iscritto all’UBC la richiesta di vendita, indicando la modalità della cessione e il nome dell’acquirente.

2 L’autorizzazione di vendita può essere abbinata a condizioni e oneri volti ad assicurare la conservazione del bene, la sua valorizzazione o il suo mantenimento entro i confini cantonali.

3 L’UBC rilascia l’autorizzazione di vendita, sentito il preavviso della CBC.

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