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Art. 19 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

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Art. 19 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 24) 1 La domanda di autorizzazione all’intervento dovrà di regola essere corredata della necessaria documentazione tecnica e finanziaria, allestita conformemente alle direttive dell’UBC.

2 In previsione di un intervento, il proprietario di un bene protetto di interesse cantonale è tenuto a chiedere per iscritto all’UBC la consultazione preliminare da parte della CBC prima di procedere all’elaborazione di studi e progetti.

3 L’UBC, sentito il preavviso della CBC, decide riguardo all’autorizzazione di intervento. I lavori non potranno iniziare prima dell’approvazione del progetto da parte dell’UBC.

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