Legislator Giurisprudenza & Legislazione
445.110 CH-TI

Art. 18 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

Apri la fonte ufficiale Atto completo (39 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 18 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 21) 1 I beni mobili sono protetti mediante decisione amministrativa. Se l’interesse alla protezione lo esige, segnatamente nel caso in cui si impongano soluzioni concordate, l’istituzione della protezione può avvenire mediante contratto di diritto amministrativo.

2 Se la protezione del bene lo richiede, la decisione o il contratto di istituzione della protezione debbono essere modificati.

← Art. 17 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali Art. 19 Regolamento sulla protezione dei beni culturali →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →