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CH-TI
Art. 18 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali
Art. 18 Regolamento sulla protezione dei beni culturali
(art. 21) 1 I beni mobili sono protetti mediante decisione amministrativa. Se l’interesse alla protezione lo esige, segnatamente nel caso in cui si impongano soluzioni concordate, l’istituzione della protezione può avvenire mediante contratto di diritto amministrativo.
2 Se la protezione del bene lo richiede, la decisione o il contratto di istituzione della protezione debbono essere modificati.