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Art. 17 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

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Art. 17 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 21) 1 L’UBC - e per il suo tramite gli altri servizi di tutela dei beni culturali di cui all’art. 35 - sentito il proprietario e su preavviso della CBC, propone al Consiglio di Stato l’istituzione della protezione dei beni mobili.

2 Il proprietario di un bene mobile può chiedere per iscritto all’UBC che il suo bene venga posto sotto protezione. L’UBC, sentito il preavviso della CBC, formula la sua proposta all’attenzione del Consiglio di Stato.

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