Legislator Giurisprudenza & Legislazione
445.110 CH-TI

Art. 16 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

Apri la fonte ufficiale Atto completo (39 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 16 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 22) 1 Il Piano regolatore o il Piano di utilizzazione cantonale stabiliscono

a) i beni culturali di interesse cantonale, comprese le zone archeologiche

- quelle protette, nelle quali sono presenti beni archeologici;

- quelle di interesse archeologico, nelle quali ogni intervento suscettibile di modificare lo stato del fondo deve essere notificato almeno 30 giorni prima dall’inizio dei lavori all’UBC, che decide sui provvedimenti del caso, informando l’istante e il Municipio;

b) i beni culturali d’interesse locale;

c) gli eventuali perimetri di rispetto.

2 Le norme d’attuazione

- definiscono i contenuti della protezione in base alla scheda di inventario,

- indicano i criteri di intervento sui beni protetti e all’interno dei perimetri di rispetto.

← Art. 15 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali Art. 17 Regolamento sulla protezione dei beni culturali →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →