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CH-TI
Art. 14 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali
Art. 14 Regolamento sulla protezione dei beni culturali
(art. 17) 1 Il Dipartimento è competente a ordinare misure provvisionali in caso di beni culturali protetti; il Municipio limitatamente ai beni protetti di interesse locale.
2 Il Consiglio di Stato, su proposta dell’UBC e sentito il preavviso della CBC emana le misure provvisionali in caso di beni degni di protezione.