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Art. 12 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

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Art. 12 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 15) 1 L’UBC trasmette ai Municipi i dati del censimento di cui all’art. 34 del presente Regolamento.

2 La scoperta di un bene culturale o l’esistenza di un pericolo che lo minaccia devono essere tempestivamente notificati all’UBC e al Municipio del luogo i quali debbono darne immediata comunicazione al Dipartimento competente.

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