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Art. 11 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

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Art. 11 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 11 e 12) 1 La menzione di obbligo di restituzione dei contributi e l’ipoteca legale a garanzia di tale restituzione sono iscritte a Registro fondiario a cura dell’UBC.

2 Se le condizioni di restituzione risultano adempiute, l’UBC ne dà immediato avviso al proprietario e gli assegna un termine per formulare eventuali osservazioni.

3 Il Consiglio di Stato decide sull’obbligo, sull’importo e sul termine di restituzione; per giustificati motivi può essere concesso un pagamento dilazionato.

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