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Art. 10 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali

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Art. 10 Regolamento sulla protezione dei beni culturali

(art. 10) 1 Il contributo è versato, di regola, dopo la conclusione e il collaudo dei lavori, sulla base delle liquidazioni finali, approvate dall’UBC; queste devono essere corredate delle fatture saldate, dei giustificativi di pagamento, della documentazione tecnica sui lavori eseguiti, allestita conformemente alle direttive dell’UBC.

2 Per giustificati motivi possono essere versati acconti nel corso dei lavori.

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