445.110
CH-TI
Art. 10 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali
Art. 10 Regolamento sulla protezione dei beni culturali
(art. 10) 1 Il contributo è versato, di regola, dopo la conclusione e il collaudo dei lavori, sulla base delle liquidazioni finali, approvate dall’UBC; queste devono essere corredate delle fatture saldate, dei giustificativi di pagamento, della documentazione tecnica sui lavori eseguiti, allestita conformemente alle direttive dell’UBC.
2 Per giustificati motivi possono essere versati acconti nel corso dei lavori.