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CH-TI
Art. 1 Regolamento sulla protezione dei beni culturali Regolamento sulla protezione dei beni culturali
Art. 1 Regolamento sulla protezione dei beni culturali
(art. 2) 1 Sono considerati beni culturali immobili ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali i manufatti fissati al suolo (in maniera naturale o artificiale) e segnatamente gli edifici, gli impianti, le parti o gli insiemi dei medesimi, le rovine e i siti archeologici.
2 Sono considerati beni culturali mobili gli oggetti non collegati al suolo e segnatamente i dipinti, i libri, i documenti, i reperti archeologici, gli utensili e gli oggetti di culto o d’arte o d’arredo.