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Art. 9 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 9 Legge sulla protezione dei beni culturali

1 Il contributo è determinato in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi elementi

a) importanza culturale del bene;

b) incidenza economica della misura di protezione o di eventuali condizioni ed oneri;

c) situazione economica del proprietario;

d) vantaggi conseguibili dal proprietario a seguito dei lavori;

e) stato di conservazione e di manutenzione del bene.

2 Il contributo, che può ammontare al massimo al 50% della spesa riconosciuta, è stabilito mediante decisione o con contratto amministrativo. Esso può assumere queste forme

a) sussidio;

b) garanzia statale al finanziamento privato di beni immobili;

c) concessione di un prestito agevolato, limitatamente agli enti pubblici.

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