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CH-TI
Art. 9 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali
Art. 9 Legge sulla protezione dei beni culturali
1 Il contributo è determinato in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi elementi
a) importanza culturale del bene;
b) incidenza economica della misura di protezione o di eventuali condizioni ed oneri;
c) situazione economica del proprietario;
d) vantaggi conseguibili dal proprietario a seguito dei lavori;
e) stato di conservazione e di manutenzione del bene.
2 Il contributo, che può ammontare al massimo al 50% della spesa riconosciuta, è stabilito mediante decisione o con contratto amministrativo. Esso può assumere queste forme
a) sussidio;
b) garanzia statale al finanziamento privato di beni immobili;
c) concessione di un prestito agevolato, limitatamente agli enti pubblici.