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Art. 8 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 8 Legge sulla protezione dei beni culturali

1 Il Cantone partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse cantonale, previo esame del progetto di intervento e quando i lavori non possano essere finanziati con altri mezzi.

2 Il Comune è tenuto a partecipare alle spese in misura proporzionata alle sue capacità finanziarie, salvo che non vi provvedano altri enti locali. [1]

3 Il Cantone partecipa alle spese di conservazione di beni culturali protetti di interesse locale in casi eccezionali; segnatamente se, nonostante gli sforzi del proprietario e della collettività locale, l’aiuto cantonale fosse indispensabile a salvaguardare l’opera.

[1] Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

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