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Art. 6 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 6 Legge sulla protezione dei beni culturali

1 Il Consiglio di Stato e il Municipio promuovono la conoscenza ed il rispetto dei beni culturali.

2 Il Consiglio di Stato favorisce lo scambio di informazioni con l’Autorità ecclesiastica nel campo della protezione dei beni culturali destinati al culto.

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