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CH-TI
Art. 53 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali
Art. 53 Legge sulla protezione dei beni culturali
[17] I Comuni collaborano con il Cantone nel compito d’aggiornamento della protezione dei beni culturali immobili; su richiesta del Consiglio di Stato essi sono tenuti a promuovere le procedure di variante o di revisione del piano regolatore per i beni immobili d’interesse can tonale.
Protezione dei beni culturali [18]
[17] Art. modificato dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160.
[18] Nota marginale modificata dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160.