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Art. 53 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 53 Legge sulla protezione dei beni culturali

[17] I Comuni collaborano con il Cantone nel compito d’aggiornamento della protezione dei beni culturali immobili; su richiesta del Consiglio di Stato essi sono tenuti a promuovere le procedure di variante o di revisione del piano regolatore per i beni immobili d’interesse can tonale.

Protezione dei beni culturali [18]

[17] Art. modificato dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160.

[18] Nota marginale modificata dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160.

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