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CH-TI
Art. 5 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali
Art. 5 Legge sulla protezione dei beni culturali
1 Il Consiglio di Stato promuove e coordina la protezione attiva dei beni culturali organizzandola quale servizio pubblico.
2 I proprietari sono responsabili della tutela dei beni culturali di loro appartenenza.
3 Gli enti pubblici partecipano alla tutela nella misura richiesta dall’interesse pubblico.