Art. 49 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali
Art. 49 Legge sulla protezione dei beni culturali
[12] 1 Chiunque intenzionalmente
a) contravviene all’obbligo di immediata sospensione dei lavori ed omette la segnalazione come all’art. 15 cpv. 2;
b) contravviene ad una misura provvisionale;
c) modifica o esporta senza autorizzazione un bene culturale protetto;
d) omette la notifica di cui all’art. 26;
e) vende senza autorizzazione un bene mobile protetto appartenente ad un ente pubblico;
f) esegue scavi archeologici senza concessione,
è punibile con la multa fino a fr. 50 ' 000. -- ; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. [13]
2 Se il reato provoca la perdita di un bene culturale protetto o un danno irreparabile al medesimo, l’autore è punibile con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere ai sensi degli art. 34-46 del Codice penale svizzero; per la prescrizione è applicabile per analogia il Codice penale svizzero, per la procedura, il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007. [14]
3 …
4 Restano riservati gli articoli 26-28 della legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
[12] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20.
[13] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
[14] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259.