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Art. 48 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 48 Legge sulla protezione dei beni culturali

1 Se il proprietario di un bene culturale protetto, benché invitato a farlo, non adempie ad un obbligo imposto da questa legge, il Consiglio di Stato, o il Municipio per i beni d’interesse locale, ordinano l’esecuzione a spese del proprietario delle misure appropriate da parte di un servizio cantonale o di terzi.

2 La rifusione delle spese anticipate dal Cantone o dal comune è garantita, ove trattasi di bene immobile, da ipoteca legale ai sensi dell’art. 836 del Codice civile svizzero, iscrivibile a Registro fondiario.

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