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Art. 46 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 46 Legge sulla protezione dei beni culturali

I Municipi, oltre alle competenze stabilite dalla legge e dal regolamento, esercitano la vigilanza sui beni culturali protetti o degni di protezione presenti entro i confini della giurisdizione comunale e segnalano al Consiglio di Stato qualunque fatto o situazione suscettibile di compromettere un bene culturale.

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