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Art. 45 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 45 Legge sulla protezione dei beni culturali

1 La Commissione dei beni culturali è composta di un presidente, un vice-presidente e da cinque a nove altri membri nominati dal Consiglio di Stato.

2 Nella Commissione sono equamente rappresentati i settori interessati alla protezione dei beni culturali; essa può avvalersi di esperti esterni.

3 Oltre a dare i suoi preavvisi nei casi previsti dalla legge, la Commissione ne verifica l’applicazione e propone alle autorità competenti, di propria iniziativa o su loro richiesta, i provvedimenti da adottare per migliorare la protezione e la valorizzazione dei beni culturali.

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