Art. 41 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali
Art. 41 Legge sulla protezione dei beni culturali
Nell’ambito della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe, il Consiglio di Stato: [9]
a) designa il Dipartimento competente a prendere i provvedimenti stabiliti dalla legge e dall’ordinanza federali;
b) fa allestire l’inventario dei beni culturali da proteggere;
c) fa preparare i rifugi per i beni culturali di proprietà o affidati allo Stato e finanzia la costruzione dei rifugi per altri beni culturali inventariati;
d) sussidia le misure di protezione intraprese dai comuni e dai privati nelle stesse percentuali stabilite dalla legge federale;
e) preavvisa le domande di sussidio destinate alla Confederazione;
f) fa organizzare nel contesto della protezione civile ed in collaborazione con i comuni, la protezione dei beni culturali e vigila sulla formazione del personale adibito a tale compito;
g) fa registrare su microfilm o altro supporto la documentazione di sicurezza inerente i beni inventariati.
[9] Frase modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.