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Art. 41 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 41 Legge sulla protezione dei beni culturali

Nell’ambito della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe, il Consiglio di Stato: [9]

a) designa il Dipartimento competente a prendere i provvedimenti stabiliti dalla legge e dall’ordinanza federali;

b) fa allestire l’inventario dei beni culturali da proteggere;

c) fa preparare i rifugi per i beni culturali di proprietà o affidati allo Stato e finanzia la costruzione dei rifugi per altri beni culturali inventariati;

d) sussidia le misure di protezione intraprese dai comuni e dai privati nelle stesse percentuali stabilite dalla legge federale;

e) preavvisa le domande di sussidio destinate alla Confederazione;

f) fa organizzare nel contesto della protezione civile ed in collaborazione con i comuni, la protezione dei beni culturali e vigila sulla formazione del personale adibito a tale compito;

g) fa registrare su microfilm o altro supporto la documentazione di sicurezza inerente i beni inventariati.

[9] Frase modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

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