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CH-TI
Art. 40 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali
Art. 40 Legge sulla protezione dei beni culturali
[8] Il proprietario ed il possessore di beni culturali ai sensi della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe hanno l’obbligo di prendere e consentire le misure di protezione previste dalle disposizioni federali.
[8] Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.