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Art. 4 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 4 Legge sulla protezione dei beni culturali

1 Sono istituzioni culturali riconosciute ai sensi di questa legge le istituzioni pubbliche o private preposte alla conservazione di beni culturali mobili.

2 Un’istituzione culturale per essere riconosciuta deve garantire almeno la conservazione e la fruibilità di una propria raccolta di beni culturali adeguatamente catalogata.

3 Il regolamento precisa le ulteriori modalità e condizioni di riconoscimento.

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