445.100
CH-TI
Art. 4 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali
Art. 4 Legge sulla protezione dei beni culturali
1 Sono istituzioni culturali riconosciute ai sensi di questa legge le istituzioni pubbliche o private preposte alla conservazione di beni culturali mobili.
2 Un’istituzione culturale per essere riconosciuta deve garantire almeno la conservazione e la fruibilità di una propria raccolta di beni culturali adeguatamente catalogata.
3 Il regolamento precisa le ulteriori modalità e condizioni di riconoscimento.