445.100
CH-TI
Art. 38 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali
Art. 38 Legge sulla protezione dei beni culturali
1 I reperti archeologici costituenti beni mobili scoperti per caso o a seguito di ricerca sono di proprietà del Cantone.
2 Il proprietario del fondo e quelli dei terreni adiacenti devono concedere l’accesso e l’occupazione temporanea del terreno, in quanto sia necessario allo scavo archeologico.