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Art. 38 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 38 Legge sulla protezione dei beni culturali

1 I reperti archeologici costituenti beni mobili scoperti per caso o a seguito di ricerca sono di proprietà del Cantone.

2 Il proprietario del fondo e quelli dei terreni adiacenti devono concedere l’accesso e l’occupazione temporanea del terreno, in quanto sia necessario allo scavo archeologico.

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