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Art. 37 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 37 Legge sulla protezione dei beni culturali

1 La competenza per rilasciare concessioni di scavo e per determinarne le condizioni spetta al Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.

2 Il Consiglio di Stato esercita la sorveglianza ed il diritto di accesso al cantiere.

3 Al Cantone spetta la proprietà sulla documentazione di scavo, nonché la facoltà di pubblicare i relativi risultati.

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