445.100
CH-TI
Art. 37 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali
Art. 37 Legge sulla protezione dei beni culturali
1 La competenza per rilasciare concessioni di scavo e per determinarne le condizioni spetta al Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.
2 Il Consiglio di Stato esercita la sorveglianza ed il diritto di accesso al cantiere.
3 Al Cantone spetta la proprietà sulla documentazione di scavo, nonché la facoltà di pubblicare i relativi risultati.